AI sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (D.Lgs. 81/08)
Si tratta di una Formazione obbligatoria, che ogni lavoratrice e lavoratore (ad esclusione del Datore di Lavoro) deve frequentare entro 60 giorni dall’assunzione.
L’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce “Lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Ai sensi dell’articolo 37 dello stesso decreto, tutte le lavoratrici e i lavoratori – indipendentemente dal livello di rischio in cui rientra l’azienda – devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 alla formazione generale deve essere aggiunta quella specifica con un numero di ore variabile in funzione della tipologia di rischio aziendale: basso, medio, alto.
Il corso prevede un modulo di formazione generale della durata di 4 ore, uguale per tutte le categorie di rischio aziendale, ed un modulo di formazione specifica la cui durata varia in relazione alla categoria di rischio
4 ore
4 ore
8 ore
12 ore
Il decreto prevede un Aggiornamento quinquennale
per tutte le categorie di Rischio (Basso, Medio e Alto) della durata 6 ore.